Il Giudice Sportivo Regionale (G.S.R.) è un organo di Giustizia Federale ed è nominato dal Comitato Regionale ogni quadriennio olimpico.
Sulla base del referto arbitrale, assolve alle seguenti funzioni:
- omologa i risultati delle manifestazioni agonistiche a carattere regionale, provinciale o comunale svolte nell'ambito regionale;
- omologa i primati assoluti o di categoria previsti dalle apposite tabelle federali;
- decide sui reclami presentati al Giudice Arbitro o all'Arbitro ai sensi del 5° comma dell'articolo 30 del Regolamento di Giustizia Federale;
- giudica i soggetti tesserati o affiliati sulla infrazioni tecnico-disciplinari. Per infrazioni tecnico-disciplinari si intendono quelle commesse nell'ambito spazio-temporale di una manifestazione agonistica o amatoriale;
- trasmette gli atti al Procuratore Federale per l'eventuale inizio dell'azione disciplinare, qualora nei fatti ravvisi infrazioni di carattere esclusivamente disciplinari, ovvero si tratti di infrazioi disciplinari commesse da dirigenti regionali e provinciali o giudici di gara.
|